Dal 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche al DPR n.445/2000 introdotte con l’art.15 c.1 della L.183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012): i certificati in ordine a stati, qualità personali e fatti hanno valore solo nei rapporti tra privati, le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 c.2 del D.L.vo165/2011 non possono piu’ nè accettare nè richiedere certificati, che dovranno sempre essere sostituiti da autocertificazioni.
Sui certificati deve essere posta a pena di nullità la dicitura “Il presente certificato non puo’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi“. Le amministrazioni certificanti, entro 30 giorni dalla richiesta di verifica dell’autocertificazione, devono garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. (Vedi Direttiva n.14/2011 del Ministero della pubblica amministrazione e della semplificazione).
ART.15 L.183/2011- L’AMMINISTRAZIONE NON DEVE CHIEDERE AI CITTADINI “QUELLO CHE SA GIA'”
25 Gen, 2012