| A decorrere dal 26 giugno 2008, data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, per i primi 10 giorni di assenza per malattia va corrisposto il solo trattamento economico fondamentale. Pertanto per il periodo di assenza in questione non dovrà essere corrisposta alcuna indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo nonché ogni altro trattamento accessorio. Nel sistema SPT sono stati individuati gli assegni per ogni comparto o Area di contrattazione soggetti a tale riduzione. Come specificato nella circolare 8/2008 del 5 settembre 2008 della Funzione Pubblica, per le parti non incompatibili con il nuovo regime legale continuano ad applicarsi le decurtazioni retributive già previste dai CCNL vigenti in caso di periodi di assenza per malattia. Le prime istruzioni operative sono state fornite con messaggio n.133 del 24 ottobre 2008 – Nuova finestra Le prime istruzioni operative sono state fornite con messaggio n.133 del 24 ottobre 2008 Come per la segnalazione delle “Assenze Brevi” il Service Personale Tesoro ha messo a disposizione degli uffici di servizio l’applicativo Internet AssenzeNet che permette di comunicare, ai fini dell’applicazione delle relative decurtazioni stipendiali, l’elenco dei dipendenti che hanno effettuato assenze per malattia (Messaggio n°146/2008 del 18 Novembre 2008 – Nuova finestra Messaggio n°146/2008 del 18 Novembre 2008). Pubblicato il programma per comunicare le assenze sul sito: http://www.mef.gov.it/dag/spt/Applicazioni_Online/Uffici_di_servizio_e_scuole/Assenze.Net/default.asp |
Assenze per malattia (art. 71, comma 1, DL 112/2008)
09 Dic, 2008