Pubblichiamo la nota_32509_del_6_aprile_2016 del Ragioniere generale dello Stato, con la quale viene dato riscontro ad alcuni quesiti in materia di contratti di attribuzione di ore eccedenti l’orario d’obbligo di insegnamento. In sintesi: solo le ore eccedenti “istituzionali” possono essere pagate dal 1 settembre al 31 agosto. Le ore eccedenti residue, sebbene assegnate sull’organico di diritto, non possono essere pagate fino al 31 agosto, ma solo fino al 30 giugno.