A dieci anni dal decreto legislativo n. 82/2005 (CAD), il DPCM 13 novembre 2014 definisce le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonchè di formazione e conservazione dei documeni informatici delle pubbliche amministrazioni.
Nell’accostarsi alla gestione documentale, con qualsivoglia software, è necessario conoscere le regole che fanno di un documento informatico un documento valido.
Inoltre è utile sottolineare che la firma di un documento trasmesso per posta elettronica, e quindi “digitale”, utilizzando la formula “Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993” non ha alcun valore in quanto tale dichiarazione si riferisce agli atti legati ai “sistemi informativi automatizzati” e viene apposta su documenti “analogici” il cui originale “digitale” è conservato dall’autore del documento.