Decreto Legislativo n.39/2014: Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (GU n.68 del 22-3-2014). Nel DPR n. 313 del 14 novembre 2002 viene introdotto l’art. 25 bis che prevede la richiesta, da parte del soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita’ professionali o attivita’ volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, del certificato del casellario giudiziale al fine di verificare l’esistenza di irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di tali attività. La norma introduce anche pesanti sanzioni per il datore di lavoro che non adempie al predetto obbligo.
In attesa di conoscere dal MIUR le “ulteriori idonee indicazioni al fine di agevolare e semplificare le modalità di attuazione della predetta normativa“, non possiamo non sottolineare la costante propensione del legislatore ad abbandonarsi alle tentazioni delle sirene della certificazione. Là dove sarebbe sufficiente un incrocio dati “Codice fiscale- Irrogazione sanzione inderdittiva” si richiede “il Certificato” che è sinonimo di appesantimento dell’azione amministrativa per chi lo emette e per chi lo riceve.