La legge di stabilità 2014 all’art.1 comma 452 recita: ” Per gli anni 2015-2017, l’indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefìci complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell’articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni“, quindi per i dipendenti pubblici: blocco dell’indennità di vacanza contrattuale, cristallizzazione dei trattamenti economici, blocco dei rinnovi contrattuali, blocco degli automatismi retributivi e della progressione automatica degli stipendi. Per saperne di piu’ circ. n.3 del 18 marzo 2014 del Ministero della semplificazione e della pubblica amministrazione.
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PUBBLICI DIPENDENTI: LIMITI E BLOCCHI
25 Mar, 2014