Pubblichiamo la circolare INAIL n. 92 del 23 dicembre 2015 relativa all’abolizione del registro infortuni prevista dall’articolo 21 comma 4 del decreto legislativo 151/2015 che recita: “A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni”. In proposito, il citato d.lgs. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, è diventato effettivo a decorrere dal 23 dicembre 2015, data in cui il datore di lavoro non ha più l’obbligo della tenuta del menzionato registro (istituito con d.p.r.n.547/1955, articolo 403). Si evidenzia che nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni e che l’Ente, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati ed informazioni utili ad orientare l’azione ispettiva, ha realizzato sul proprio sito un cruscotto nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail.