MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON FRUITE – CONTINUA LA FARSA


Non c’è da meravigliarsi! Siamo nel paese di Goldoni, della commedia degli equivoci, della lingua italiana. Scrive Claudio Magris (oggi voglio scomodarlo anche io) ” Con l’italiano è diverso, quella per lui non è la lingua per dire le cose, per fissarle rimanendo storditi dalla loro luce o dal loro vuoto, bensì la lingua della dilazione e dell’accomodamento con l’insostenibile, buona per divagare e confondere un po’ il destino a furia di chiacchiere” (cfr.Un altro mare-ed. Garzanti pag.16).
Per noi che applichiamo quotidianamente norme scritte in questa lingua stà diventando impossibile lavorare. Il comma 56 dell’art.1 della Legge 228/2012 recita” Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1º settembre 2013.”  Se il comma fosse scritto in greco o tedesco (…le due lingue indispensabili, forse le sole in cui ci si può chiedere dove nascono e spariscono le cose”-cfr.Un altro mare-ed.Garzanti, pag.16) non ci sarebbero dubbi; la decorrenza delle nuove disposizioni sulla monetizzazione delle ferie sarebbe il 1° settembre 2013. Ma il comma è scritto in italiano e dagli eredi di Goldoni. Perchè inserire una disapplicazione successiva alla decorrenza della legge 228 se la si voleva coincidente? Non sarebbe stato meglio non inserire la decorrenza della disapplicazione delle clausole contrastanti visto che  la legge prevale sul CCNL? Vogliamo spendere anche una parola sulla differenza tra” La sospensione delle lezioni” e “La sospensione delle attività didattiche”? Possiamo chiedere ai due Dicasteri (MIUR e MEF) di impegnarsi ad usare gli stessi termini per individuare gli stessi concetti? Per noi dipendenti  MIUR le lezioni vanno dal primo all’ultimo giorno di scuola e le attività didattiche dal primo all’ultimo giorno dell’anno scolastico. A titolo esemplificativo per l’a.s. 2012/13: lezioni dal 12 settembre 2012 al 10 giugno 2013 (calendario scolastico della Regione Piemonte)- attività didattiche dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013. La legge di stabilità 2013 al comma 54 recita:”Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, ma per contratto i docenti posso prendere le ferie durante il periodo di sospensione dell’attività didattica e non delle lezioni.  Inoltre perchè il Ragioniere generale dello Stato scrive nella nota 73425 che il MIUR con nota 12 giugno 2013 non interviene sul problema dell’obbligo o meno della fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni quando invece il MIUR ribadisce che il pagamento delle ferie deve essere fatto nella misura definita dal CCNL cioè 30/360 per i giorni previsti dal contratto? Vogliamo per cortesia emanciparci dalla commedia degli equivoci?