Stanno pervenendo alle segreterie scolastiche numerose richieste di certificati di servizio ad uso ricostruzione di carriera, dichiarazione servizi pre-ruolo, pensione e buonuscita. Mentre i primi due hanno la loro efficacia, gli altri (ad uso pensione e buonuscita) non hanno
necessità di essere emessi per i servizi prestati successivamente all’ 1/1/1988.
PENSIONE
Dal 1° gennaio 1988 le contribuzioni previdenziali e la copertura assicurativa per le retribuzioni dei supplenti avviene con ritenute versate in “Conto Tesoro” (e non più all’INPS) e dal 1° gennaio 1996 tali ritenute sono versate all’INPDAP che, per effetto della legge n.335/1995, è competente anche in ordine al trattamento pensionistico del personale statale, oltre che all’erogazione dell’indennità di buonuscita.
Solo per i servizi prestati prima del 31.12.1987, i contributi giacenti presso l’INPS devono essere trasferiti all’INPDAP. Questa operazione è denominata “computo” ed è gratuita (art.11 del TU- DPR 29.12.1973 n.1092). Pertanto solo per questi servizi si dovrà rilasciare il certificato da allegare alla richiesta di computo ai fini pensionistici.
TFR
Le norme del codice civile che disciplinano la liquidazione del TFR non prevedono l’istituto del riscatto, pertanto coloro che sono in regime di TFR non possono riscattare il pre-ruolo ad eccezione di coloro che erano in servizio a tempo determinato al 30/5/2000, data di entrata in vigore del DPCM del 20/12/99 la cui applicazione è stata chiarita dall’INPDAP con la circolare n. 11/2001.
L’art. 1, comma 9, del DPCM 20/12/99 ha disposto infatti che il personale a tempo determinato in servizio alla data del 30 maggio 2000, assoggettato obbligatoriamente al regime di TFR, possa riscattare eventuali servizi a tempo determinato svolti precedentemente all’entrata in vigore del citato D.P.C.M., a condizione che non abbiano fatto sorgere il diritto all’iscrizione all’I.N.P.D.A.P. né abbiano dato luogo a liquidazione da parte dell’Ente datore di lavoro.